1. Le risorse finanziarie della città-regione di Roma capitale sono costituite da entrate proprie, dalla compartecipazione ai tributi erariali regionali, dalle risorse di cui all'articolo 119, quarto comma, della Costituzione e dalle risorse aggiuntive previste dal quinto comma del medesimo articolo. Alla città-regione di Roma capitale sono trasferite integralmente tutte le risorse destinate al comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per garantire la funzione di rappresentanza a livello internazionale dello Stato italiano e le specifiche competenze attribuite tramite la presente legge, sulla base in una decisione adottata annualmente a maggioranza dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è versata alla città-regione di Roma capitale una quota delle risorse proprie di ogni regione e provincia autonoma.
3. Nel rispetto del principio di autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 della Costituzione, la città-regione di Roma capitale usufruisce di risorse speciali destinate a tale scopo dallo Stato. Le risorse di cui al primo periodo sono determinate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con il sindaco-presidente della città-regione di Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze amministrative derivanti dal particolare regime di autonomia previsto